Scade il prossimo 30 giugno il termine fissato dalla legge per completare la fruizione delle ferie maturate nell’anno 2021. Occorre dunque svolgere una attenta gestione aziendale da questo punto di vista, mettendo in pratica una efficiente programmazione delle giornate di ferie residue ancora spettanti ai lavoratori subordinati, al fine di evitare sanzioni e, nei casi più critici, il blocco della regolarità contributiva per un trimestre (DURC). Quali sono le fattispecie di assenza del lavoratore che garantiscono la maturazione delle ferie? E in quali casi è prevista la proroga del termine di fruizione?
Il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è disciplinato da fonti normative di vario livello nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. In primis, la Costituzione stabilisce, all’art. 36, comma 3, che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, in quanto trattasi di un mezzo necessario per tutelare la sua salute ed integrità psicofisica, consentendogli di recuperare energie e attuare le sue esigenze relazionali, ricreative e familiari.
Ferie maturate nel 2021: scadenza per la fruizione
Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che siano state godute tutte le ferie maturate nell’anno 2021.
Ai CCNL è data facoltà di prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purchè permanga il rispetto della natura stessa della tutela stabilita ex legis in ossequio all’ art. 36 della Costituzione. In ogni caso, il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (ad es.: in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata).
In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro, da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, che dovrà essere individuato contemperando le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.
È corretto, dunque, sostenere che il termine di fruizione si sospende per un periodo pari a quello dell’impedimento occorso.
Obbligo contributivo
Il datore di lavoro e i lavoratori che, entro il 30 giugno 2023, non hanno completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2021 sono obbligati a versare comunque la relativa contribuzione all’INPS.
Ciò non determina un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, bensì l’insorgere di un obbligo contributivo del versamento all’INPS, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore, della intera contribuzione corrispondente.
Procedure operative
All’atto della effettiva fruizione delle ferie, il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale vengono fruite le ferie arretrate e porta a conguaglio, indicando nel mod. DM10:
- nel quadro D, l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti utilizzando il codice L480.
- nei quadri B-C, la retribuzione imponibile, con il codice H400 se la fruizione avviene nello stesso anno in cui si è assolto il corrispondente obbligo contributivo, H500 se oltre l’anno.
Sanzioni
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro a una sanzione che va da 100 euro a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni, la sanzione amministrativa va da 400 euro a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro.