Come ricordato in molti articoli e documenti pubblicati dell’Inail, la progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco è sancita dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e, in caso di luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 81/2008. Questa progettazione “si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale”.
La progettazione antincendio può dunque essere effettuata elaborando “soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale)”. E in questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, che “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.
In seguito all’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali) del Codice, che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori)”.
Sono state emanate nel tempo una serie di ulteriori specifiche regole tecniche verticali “mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate”.
A ricordare, in questi termini, l’importanza del Codice di prevenzione incendi e, specialmente, l’emanazione delle nuove regole tecniche verticali è una recente pubblicazione Inail nata dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.
La pubblicazione che presentiamo oggi, dal titolo “Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, si sofferma in particolare sulla RTV V.4 con riferimento al DM 8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e al DM 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
Le novità normative in materia di prevenzione incendi
Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Marco Di Felice – ricorda alcune delle novità normative, anche in relazione alle cosiddette regole tecniche verticali.
Ricordiamo, a questo proposito, che le regole tecniche verticali (RTV) sono quelle regole antincendio valide per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e sono correlate a specifici decreti ministeriali con eventuali successive circolari di chiarimento o modifiche. Mentre le regole tecniche orizzontali (RTO) sono normative tecniche – come il Codice di Prevenzione Incendi – di carattere generale e di riferimento per tutte le tipologie di attività soggette ai controlli dei VVF.
Riguardo alle novità normative il documento indica che nel 2019 sono stati “emanati due fondamentali decreti che hanno apportato sensibili modifiche al Codice, sia negli aspetti inerenti il campo di applicazione che in relazione agli aspetti tecnici contenuti nell’allegato 1”:
- con il d.m. 12 aprile 2019 “viene esteso il campo di applicazione delle attività progettabili con il ‘Codice’ ed eliminato per molte attività il cosiddetto ‘’doppio binario’, ovvero la possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo;
- con il d.m. 18 ottobre 2019 “è stato interamente sostituito l’allegato 1 del Codice, modificando e/o integrando alcune previsioni relative alle misure tecniche di prevenzione incendi di cui alle Sezioni G, S ed M, sulla base delle esperienze maturate nel primo triennio di applicazione del Codice”.
E conseguentemente a tali aggiornamenti “si è reso necessario apportare alcuni aggiustamenti, mediante il d.m. 14 febbraio 2020 e il d.m. 15 maggio 2020, anche alla Sezione V ed alle nuove RTV di recente emanazione. Inoltre recentemente, “il d.m. 24 novembre 2021 ha introdotte ulteriori modifiche all’allegato 1 del Codice”.
Senza dimenticare poi anche le novità, più volte raccontate dal nostro giornale, connesse all’emanazione e all’entrata in vigore di tre decreti ministeriali del 2021 – DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021 e DM 3 settembre 2021 – che sostituiscono il DM 10 marzo 1998 ormai abrogato.
La sicurezza antincendio e le regole tecniche verticali
Il documento ricorda poi che le varie regole tecniche verticali emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice sono le seguenti:
- d.m. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
- d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”
- d.m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
- d.m. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
- d.m. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
- d.m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
- d.m. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
- d.m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
- d.m. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
- d.m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
- d.m. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
- d.m. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
- d.m. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”.
E ulteriori regole tecniche verticali “sono in fase di pubblicazione, notificati alla Commissione europea, o allo studio dei quadri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
- Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
- Stazioni ferroviarie
Fonte: PUNTO SICURO