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4 Novembre 2022

ASSENZA INGIUSTIFICATA IN ATTESA DELL’IDONEITÀ: OK AL LICENZIAMENTO

La Corte di cassazione, con sentenza n. 29756 del 12 ottobre 2022, ha confermato le decisioni del Tribunale dei giudici di appello, che hanno giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa di una dipendente rimasta assente senza giustificazione per 15 giorni. 

L’assenza si era verificata successivamente ad una malattia prolungatasi per due mesi, dopo i quali la dipendente non si è ripresentata al lavoro attendendo, a suo dire, la convocazione alla visita di idoneità da parte dei datori di lavoro.

 La lavoratrice aveva fatto ricorso contro il licenziamento per giusta causa affermando che la sua assenza era giustificata in quanto la visita medica per idoneità al rientro in azienda, obbligatoria dopo le assenze prolungate oltre 60 giorni, è ” a cura e spese del datore di lavoro” quindi in assenza di convocazione non sarebbe stata tenuta a presentare alcun giustificativo.

Come detto la Cassazione respinge il ricorso in quanto afferma: l “ ‘art. 41 del d.lgs. n.81 del 2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro”.

 Viene citato in merito anche il precedente di Cass. 27/03/2020, n.7566, secondo cui «In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del   lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare  l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere  l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio  dell’assenza e la sua omissione giustifica l’astensione ex art. 1460 c.c. dall’esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata  presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro  disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria  diversa collocazione del lavoratore nell’impresa»

La suprema corte dunque conferma la sussistenza della giusta causa, a fondamento del licenziamento disciplinare.

Fonte: FISCO E TASSE