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NOTIZIE

28 Ottobre 2022

BONUS PSICOLOGICO 2022: DALL’8 DICEMBRE POSSIBILE PRENOTARE LE SEDUTE

L’INPS con il messaggio n 3820 del 21 ottobre reca nuove indicazioni per il bonus psicologico.

In particolare, viene specificato che, come indicato nel messaggio n. 2905/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è fissato alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.

Bonus psicologico le date da ricordare

Al fine di consentire la corretta erogazione del bonus psicologico nei termini stabiliti, l’INPS precisa quanto segue:

  • dal 1° novembre 2022, l’Istituto ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme;
  • a tal fine gli operatori delle Strutture territoriali dovranno verificare che l’ISEE incompleto e/o difforme sia stato regolarizzato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, attraverso le tre modalità alternative previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Completata l’istruttoria, entro il 7 dicembre 2022, l’INPS ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità già indicate nella circolare n. 83/2022, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili.

Dal giorno di pubblicazione del predetto messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del “codice univoco”.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti

Con successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.

Ricordiamo che  la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre ha innalzato da 10 a 25 milioni l’importo dello stanziamento da destinare a questa agevolazione che può essere richiesta entro il 24 ottobre 2022.

L’INPS con nota n 2905 informava che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).

Il bonus è rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla Circolare n 83/2022 contenente indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

Il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico è stato pubblicato in GU n 148 del 27 giugno 2022.

Bonus psicologico 2022: che cosa è, a chi spetta

Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stresse fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Il bonus psicologico è perciò rivolto alle persone in condizione di:

  • depressione, 
  • ansia,  
  • stress e fragilità psicologica,   
  • a   causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, 

che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente

  • ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; 
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. 

Attenzione, la Circolare INPS specifica che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro. 

Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. 

Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Bonus psicologico 2022: come utilizzarlo

 A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

Fonte: FISCO E TASSE