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7 Ottobre 2022

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO RIGUARDO AL RISCHIO MACCHINA?

In relazione al cosiddetto rischio macchina, cioè ai rischi e agli incidenti correlati all’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro, ben documentati anche nella rubrica “ Imparare dagli errori” dedicata all’analisi degli infortuni professionali, spesso si parla di sorveglianza del mercato, di obblighi dei fabbricanti, ma più raramente si affronta il tema degli obblighi degli utilizzatori e in particolare dei datori di lavoro.

Se infatti ai fabbricanti competono importanti obblighi, ad esempio riguardanti la valutazione dei rischi, la sicurezza della macchina, la sua immissione sul mercato e la compilazione delle istruzioni con le indicazioni necessarie per il suo uso in sicurezza, anche agli utilizzatori compete un ruolo altrettanto significativo per favorire la prevenzione degli infortuni.

Per raccogliere un breve compendio di alcuni degli obblighi che riguardano i datori di lavoro, facciamo riferimento ad un documento che malgrado si soffermi su un ambito lavorativo specifico, quello delle macchine per tecnologie additive nel settore metalmeccanico, dedica alcuni capitoli più generali proprio alla sicurezza delle macchine dal punto di vista dei suoi utilizzatori.

Ci soffermiamo dunque sul documento Inail “La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli. Fusione o sinterizzazione a letto di polvere. Linee di indirizzo” prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail.

Obblighi dei datori di lavoro e valutazione dei rischi

Il documento – a cura di Luciano Di Donato, Marco Pirozzi, Laura Tomassini e Alessandra Ferraro (Inail, DIT) e Enrico Annacondia (Aita, Associazione Italiana Tecnologie Additive) –ricorda che i principali gli obblighi del datore di lavoro, connessi all’utilizzo in sicurezza di macchine, si trovano nelle indicazioni contenute nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico).

Ad esempio riguardo alla valutazione dei rischi si indica che l’art. 17 del Titolo I del Testo Unico “prevede che il datore di lavoro esegua la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, ivi compresi i rischi residui; tale obbligo non è delegabile. Il datore di lavoro deve anche, ai sensi dell’art. 28 dello stesso decreto, elaborare un documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente:

  1. la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici (ad esempio la manipolazione delle polveri, la manutenzione della camera di lavoro, etc..) che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, nonché adeguata formazione e addestramento”.

Si ricordano anche casi particolari come il processo di valutazione per le aziende che adottino un modello di organizzazione e di gestione, o per le imprese che hanno fino a 10 lavoratori. In questo ultimo caso “possono seguire le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008” che però “non si applicano alle attività svolte in aziende, in cui siano presenti rischio chimico, biologico, rischio derivante da atmosfere esplosive come previsto all’art. 29 comma 7 lettera b) del d.lgs. 81/2008”.

Acquisto delle macchine e gestione dei rischi

Nel documento sono illustrati i pericoli specifici che caratterizzano le macchine che impiegano tecnologie additive e che “devono essere adeguatamente considerati in primis dal fabbricante della macchina e, per i rischi residui, dal datore di lavoro”.

Il datore di lavoro “deve prendere in considerazione, nella scelta delle attrezzature/ macchinari/strumenti di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi derivanti dalle sostanze e dai preparati chimici impiegati, e tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, prendendo le relative misure. Inoltre il datore di lavoro deve assicurarsi che le attrezzature di lavoro siano utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e formare, informare e addestrare il personale addetto”.

Infatti l’art. 70 del d.lgs. 81/2008 richiede che il datore di lavoro “metta a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi”.

In particolare il datore di lavoro che acquista una macchina deve: 

  • Accertarsi che la macchina sia completa della documentazione prevista
    • Dichiarazione di conformità CE,
    • Marcatura CE
    • Istruzioni per l’uso, in cui si ricorda che potrebbe essere richiesta l’adozione di ulteriori misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, inclusi, se del caso, i dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti dal datore di lavoro.
  • Garantire che la macchina sia idonea allo scopo e utilizzata in modo sicuro.

Inoltre il datore di lavoro deve “seguire le indicazioni fornite dal fabbricante sulla destinazione d’uso della macchina e sulle modalità di utilizzo. Al momento della scelta occorre infatti tener conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, della destinazione d’uso prevista e degli eventuali rischi residui. Deve inoltre garantire che la macchina sia manutenuta adeguatamente”.

Con riferimento specifico alle le macchine che impiegano tecnologie additive si indica che il datore di lavoro deve poi tenere conto delle “indicazioni del fornitore delle polveri di metallo, al fine di:

  1. assicurare che lo stoccaggio e lo smaltimento rispettino le condizioni riportate sulle schede di sicurezza (SDS) della specifica composizione chimica della polvere (ad esempio utilizzando esclusivamente contenitori antistatici);
  2. assicurare che tutti i recipienti contenenti agenti chimici siano etichettati conformemente al regolamento CE n. 1272/2008 riguardante la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche. In particolare devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge come nome della sostanza, pittogrammi, frasi di rischio R (H), consigli di prudenza S (P), indicazioni relative al fornitore e massa o volume del contenuto;
  3. evitare di mescolare fra loro, anche accidentalmente, polveri diverse per natura o provenienza, se non si è certi della loro compatibilità;
  4. assicurare, quando si puliscono fuoriuscite di polveri, che tutti i prodotti usati per detergere siano sicuri (ovvero non reagiscano chimicamente con esse)”.

E per gli operatori impegnati prevalentemente su queste macchine “è suggerita l’effettuazione dei test di controllo, in relazione all’assorbimento di metalli pesanti da parte dell’organismo (da valutarsi, a livello di tipologia e frequenza, con il medico competente, come previsto dal d.lgs. 81/2008). Devono essere valutati gli eventuali rischi, correlati all’uso della macchina, dovuti alla formazione di atmosfere esplosive durante lo stoccaggio e la manipolazione di materiali (le polveri) e deve essere presa in considerazione l’eventuale applicazione del Titolo XI – protezione da atmosfere esplosive del d.lgs. 81/2008”.

Necessità di informazioni e istruzioni per l’uso delle macchine

Riguardo poi all’informazione, formazione e addestramento l’art. 36 del d.lgs. 81/2008 “richiede che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore e non solo l’operatore specifico della macchina riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale nonché:

  1. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  2. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  3. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”.

Si ricorda poi “che potrebbero essere esposte a rischi, quali ad esempio quelli derivanti dalla presenza di radiazioni ionizzanti e polveri, persone non operanti direttamente sulla macchina ma in locali limitrofi a quello di installazione”. E se del caso, sempre con riferimento particolare alle macchine che impiegano tecnologie additive, si ricorda “l’obbligo richiamato dall’art. 69 del d.lgs. 230/95 di informare i lavoratori, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne (procedure aziendali)”.

L’art. 73 c.1 del Testo Unico “richiede che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano formazione e addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

 Il c.4 del medesimo articolo richiede inoltre che qualora siano necessarie particolari conoscenze e responsabilità per l’uso della macchina in relazione ai rischi specifici, gli operatori devono ricevere una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati da altre persone”.

Riguardo alla formazione per l’uso di macchine e attrezzature rimandiamo anche alla lettura degli articoli:

Concludiamo segnalando che il documento riporta diverse ulteriori indicazioni specifiche, connesse alle specificità delle macchine presentate nella pubblicazione, ad esempio con riferimento ai possibili rischi residui, alle eventuali radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, ai dispositivi di protezione individuale e alla formazione specifica.

Fonte: PUNTO SICURO