Con circolare 106 2022 del 29 settembre INPS fornisce le nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e per l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto, annullando l’obbligo di presentare all’Inps la documentazione sanitaria.
Vediamo più nel dettaglio;
L’istituto ad oggi richiedeva per utilizzare il congedo dall’ ottavo mese, la presentazione la documentazione sanitaria redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) nel corso del settimo mese di gravidanza, precisando (messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007 che le attestazioni sanitarie non redatte nel corso del settimo mese di gravidanza, non consentivano di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi.
In merito la Corte di Cassazione – Sezione lavoro, con la sentenza n. 10180/2013 aveva confermato questa impostazione ma aveva anche affermato che nel caso ” il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità”” .
Tale pronuncia chiarisce che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sulla indennità di maternità, di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.
Dopo la successiva modifica giunta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che riconosce alle lavoratrici, anche la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi, l’Istituto, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, aveva indicazioni operative analoghe a quelle contenute nelle circolari n. 43/2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e n. 152/2000.
Tutto ciò premesso, al fine di contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali, per garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo orientato alla flessibilità, e per favorire maggiore tutela delle lavoratrici madri, con la circolare INPS precisa che:
- l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitari non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità, quindi
- la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.
Le indicazioni si applicano a:
- tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato,
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata,
che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto.
Fonte: FISCO E TASSE