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NOTIZIE

23 Settembre 2022

SMART WORKING DI NUOVO SENZA ACCORDI FINO AL 31.12

Nuova comunicazione telematica degli accordi individuali per il lavoro agile ma incredibilmente arriva una nuova proroga e saranno obbligatori solo dal 2023.

Non ha pace la normativa emergenziale sullo smart working, o lavoro agile diventato modalità di lavoro quasi di massa con l’emergenza COVID  e di grande interesse per moltissimi datori di lavoro..

Solo un mese fa sul sito ministeriale era apparso il Decreto del Ministero del Lavoro  del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022 con cui veniva fornito

  •  il modello da utilizzare per comunicare gli accordi di lavoro agile, in attuazione del nuovo comma 1 dell’articolo 23 della Legge n. 81/2017, introdotto dal Decreto Semplificazioni convertito in legge 122-2022;
  •  le istruzioni per la compilazione.

Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, data in cui  cessava la possibilità di instaurare tale forma di lavoro senza accordo individuale, utilizzata durante lo stato di emergenza per COVID.

Un emendamento al decreto Aiuti bis 115 2022 definitivamente  convertito in legge al Senato,   proroga ancora la norma emergenziale  fino al 31 dicembre 2022, per cui gli accordi individuali che molte aziende si sono affrettate a far firmare prima del 1 settembre risultano inutili o forse  invalide .

La stessa legge di conversione prevede inoltre  la proroga del diritto al lavoro agile per genitori con figli under 14 e lavoratori fragili. 

https://ff41a2672fdee421c0c8232817539145.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html Non   è certo quindi  se in questo momento abbiano valore i nuovi accordi sottoscritti tra azienda e lavoratori o i diritti sanciti dalle norme precedenti (l’ultima proroga era nel decreto-legge 24marzo 2022, n. 24, convertito)   e ora riconfermate.

Si auspicano chiarimenti urgenti sull’applicazione di questo coacervo di norme  sovrapposte. 

Novità sulla comunicazione del  lavoro agile dal 1.9.2022 

Il decreto Semplificazioni aveva previsto anche una nuova modalità di comunicazione degli accordi al MInistero tramite la piattaforma servizi.lavoro.gov.it    La comunicazione non necessita di allegare copia dell’accordo, come previsto dalla norma istitutiva del dlgs 81 2017. Su questo aspetto non ci sono modifiche: la comunicazione resta comunque semplificata

Un comunicato sul sito ministeriale  pubblicato il 26 agosto aveva precisato inoltre che:

  1. L’adempimento è previsto  solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, 
  2. nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni,  con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  3. poiche per l’utilizzo dei servizi REST è necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l‘obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Comunicazione lavoro agile: le modalità 

Il modello  compilato con tutte  le informazioni relative all’accordo di lavoro agile  va trasmesso  con le modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del ministero del Lavoro,  accessibile tramite autenticazione con 

  •  SPID  oppure  
  • CIE

Si sottolinea che agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

• Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione 

• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

https://ff41a2672fdee421c0c8232817539145.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.  Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.

Come previsto dalla legge 81 2017  il datore di lavoro  deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di comunicazione:

  1. • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  2. • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicat
  3. • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile 
  4. • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile. 

Invio massivo comunicazioni lavoro agile 

In alternativa alla trasmissione tramite  l’ applicativo web   resta ancora  disponibile una modalità Massiva con il sistema  REST, utile per l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate.

L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione. Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le  comunicazioni.

Fonte: FISCO E TASSE