Con DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.185 del 9-8-2022 e vigente dal 10-8-2022, sono state emanate una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.
Di seguito si riportano le principali disposizioni.
Art. 1 – Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas
Per il 4° trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, saranno rideterminate dall’ARERA entro il 30 settembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.
Art. 3 – Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
Art. 4 Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate a:
- Utenze domestiche e utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 2.
- Utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
I crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Art. 7 – Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, si estende il credito d’imposta previsto all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale
Il D.L. in oggetto prevede l’incremento fino 600 € del valore dei c.d. Fringe Benefit, limitatamente all’anno 2022, ovvero di quei beni o servizi di welfare aziendale che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, prevedendo contestualmente che nell’ambito dello stesso ammontare possano rientrarvi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche.
Con riferimento a tale misura, siamo lieti di informarVi che la stessa accoglie quanto proposto da Federterziario in occasione dell’incontro con il Presidente Draghi del 27 luglio u.s.
Federterziario, infatti, proponeva anche per il 2022 e 2023 il raddoppio della soglia dei fringe benefits detassabili che come noto, in via ordinaria, è pari a 258,23 euro.
L’articolo 12 del Dl in oggetto introduce, invero, una misura che innova profondamente l’impianto normativo e la portata applicativa dell’articolo 51, comma 3 del Tuir. Infatti, entro il limite indicato, saranno non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato fino ad oggi, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Art. 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Limitatamente al secondo semestre 2022, è incrementato dell’1,2% l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dello 0,8% già previsto per quest’anno dalla legge di bilancio 2022 all’art. 1, comma 121(1). La misura è prevista in favore dei lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse fino a 35 mila euro relativamente alla quota contributiva a loro carico, con un totale di sgravio complessivo applicabile quindi dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, tredicesima inclusa, per tali soggetti pari al 2%. In attesa di presumibili nuove istruzioni applicative da parte dell’INPS operando di fatto la norma un semplice innalzamento dell’entità dell’esonero, riteniamo che, sul fronte attuativo, dovrebbe comunque rimanere valido l’impianto già definito dall’Istituto con la circolare n. 43/2022.
Art. 21 – Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022
Sul fronte della Rivalutazione delle pensioni, si prevede:
- Il conguaglio relativo all’anno 2022 è parametrato al tasso di inflazione consuntivata (indice FOI) per l’anno precedente 2021, di poco superiore (per uno 0,2%) al valore a suo tempo stimato in base al quale sono state calcolate e pagate le prestazioni dall’inizio di quest’anno;
- solo per importi mensili fino a 2.692 € la fissazione di un aumento inflattivo pari al 2% per le prossime mensilità di ottobre, novembre, dicembre e per la tredicesima, quale forma di anticipazione della perequazione inflattiva che dovrebbe operare dal 2023 relativamente all’anno 2022.
Art. 22 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. Aiuti n. 50/2022
L’art. 22 prevede l’estensione del riconoscimento dell’ indennità una tantum di 200 € di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. Aiuti n. 50/2022 in favore dei soggetti di seguito elencati, fino ad ora esclusi:
- lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio e che alla data del 18 maggio u.s. (entrata in vigore del D.L. 50/2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022 per soggetti con retribuzioni medio basse fino a 35 mila euro annui in quanto già coperti integralmente e figurativamente dall’INPS come nel caso di persone in cassa integrazione o donne in maternità. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’INPS, la norma precisa che saranno i datori di lavoro ad anticipare in questo caso l’indennità in via automatica nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del soggetto in questione di non aver già beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di una integrale copertura figurativa da parte dell’INPS in materia contributiva fino al 18 maggio 2022;
- lavoratori andati in pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (in luogo del 30 giugno 2022). Dalla relazione tecnica si evince che tale cambiamento determina l’erogazione dell’indennità a circa 50.000 pensionati;
- dottorandi e assegnisti di ricerca, purché in presenza di contratti attivi alla data del 18 maggio u.s. e iscritti alla Gestione separata INPS – l’erogazione avverrà previa presentazione di una specifica domanda;
- collaboratori sportivi, purché beneficiari di almeno una delle indennità COVID-19 previste dai diversi provvedimenti succedutisi durante la crisi emergenziale – in questo caso l’una tantum sarà erogata in automatico da Sport e Salute S.p.A..
- Art. 23 – Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere dei lavoratori autonomi
- La dotazione di risorse per l’erogazione dell’indennità una tantum in favore di autonomi e professionisti iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS nonché alle Casse previdenziali private è elevata a 600 milioni, con un integrazione di 100 milioni. Con riferimento a tale indennità, si specifica che non è stato ancora pubblicato il relativo decreto attuativo previsto dall’art. 33 del D.L. n. 50/2022 ai fini della presentazione delle istanze.
- Ricordiamo che trattandosi di un decreto-legge il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di conversione.
Fonte: FEDERTERZIARIO