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29 Luglio 2022

SOSPENSIONE (RIDUZIONE) DELL’ATTIVITÀ PER IL CALDO. ISTRUZIONI SU CIGO

Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo per il caldo quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però,
possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.

In una pubblicazione dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, l’Inail detta le linee guida per prevenire le patologie da stress termico.

fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Inps e Inail rendono note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Le linee guida Inail sono disponibili sul sito istituzionale.

Per le prestazioni Cigo erogate dall’Inps, queste le informazioni: la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate (superiori ai 35° centigradi).

Sospensione (riduzione) dell’attività per il caldo: temperature sopra i 35 gradi (o inferiori se percepite)

Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Inoltre l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Infine, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritenga sussistere rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Le sedi territoriali Inps, competenti a definire l’istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria, nonché la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in materia, sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza su tale tipologia di richieste nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

Fonte: REDIGO