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15 Luglio 2022

LA CASSAZIONE SUL REATO DI OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID

Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 17 marzo 2022, n. 9028 la Corte di legittimità ha affermato con chiarezza l’esistenza del reato di Omessa valutazione del rischio Covid e la conseguente responsabilità del datore di lavoro, nel caso di specie CEO di una banca.

La Corte ricorda che “il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, interessato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto con sentenza del 3 giugno 2021, emanata ex art. 129 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. M.C. [datore di lavoro – CEO] dai reati a lui ascritti:

a) D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1 lett. A);

b) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. B) e art. 55, comma 1, lett. B).

Reati accertati il (omissis) e proseguiti fino al (omissis).

Tali condotte sono riferite alla [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle “malattie trasmissibili pandemia Covid – 2019” oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza”.

A seguito di questa decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona “ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. …

2.1. Violazione di legge per avere il giudicante erroneamente interpretato il dato normativo e pronunciato sentenza assolutoria.

In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la qualifica di ” datore di lavoro“, rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a M.C. quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di (omissis). Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, R.F. con atto notarile.

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile.

Conseguentemente l’imputato deve essere chiamato a rispondere delle omissioni contestatigli nell’imputazione ed errata risulta la sentenza di assoluzione qui impugnata. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugna.

La Cassazione ha deciso che “3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona.”, così argomentando: “4. Letta la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ritiene che occorra rimuovere subito un potenziale equivoco. Ciò che viene in luce nel presente procedimento è la omissione di atti dovuti da parte del sig. M. (CEO e datore di lavoro)”.

Dunque il datore di lavoro è responsabile della “[omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle “malattie trasmissibili pandemia Covid – 2019”.

La sentenza della Suprema Corte conclude che ” il sig. M. [datore di lavoro -CEO] restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell’art. 17 citato. Si tratta di adempimenti che egli pacificamente non ha curato, così che deve accogliersi l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero“.

Come ha scritto con la consueta efficacia Raffaele Guariniello “la Corte di Cassazione, con la sentenza della terza sezione penale n. 9028 del 2022, ha fornito importanti indicazioni sull’individuazione delle responsabilità del datore di lavoro nell’ambito delle condotte riferite alla valutazione del rischio connesso alle malattie trasmissibili a causa del Covid-19. Per la Suprema Corte non è in discussione l’eventuale responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di eventi dannosi successivi alla nomina del R.S.P.P., o alla validità ed efficacia del DVR. Inoltre, nel caso di specie, le condotte omesse costituiscono adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili“.

E gli adempimenti omessi riguardano appunto l’omessa valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rischio di contagio Covid-19 sul luogo di lavoro, con le sue specificità e particolarità. In tal senso si vedano il Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione e il Documento DVR del Consiglio di Stato – Sedi di Roma “CONSIGLIO DI STATO Sedi di Roma “Integrazione/Aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza nazionale legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID – 19, comunemente definito “coronavirus”)”.

In conclusione l’assoluzione dell’imputato è stata annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa persona fisica sul presupposto che “la valutazione di tale rischio (da Covid-19) è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro”.

Fonte: PUNTO SICURO