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NOTIZIE

24 Giugno 2022

CONSULENTI DEL LAVORO: RESPONSABILI DELLE ASSEVERAZIONI PER I NULLA OSTA

Il decreto semplificazioni affida a CDL e organizzazioni datoriali le verifiche sui requisiti per il nulla osta a richieste di assunzione di extracomunitari

Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo.

 Trovi QUI il testo e una sintesi delle principali misure fiscali 

 Rispetto alla bozza circolata al momento dell’approvazione in Consiglio dei ministri è stato aggiunto il titolo III con misure di semplificazione delle procedure per il nulla osta al  lavoro dei cittadini extracomunitari.

L’intento è chiaramente quello di favorire un maggior numero di ingressi e velocizzare le regolarizzazioni per  fare fronte alla scarsità di manodopera denunciata recentemente in molti settori produttivi.

Il nuovo articolo 44 in particolare interviene sulle modalità di attestazione del rispetto di taluni requisiti da parte dei datori di lavoro, ai fini del rilascio del nulla osta,   che la normativa vigente affidava a verifiche degli Ispettorati territoriali del lavoro dopo la presentazione della richiesta.

Leggi anche Decreto semplificazioni 2022: novità per i nulla osta lavoro

Il decreto semplificazioni n. 73 2022 prevede che con riguardo a:

  1. le richieste  rientranti nelle quote  del decreto flussi di ingresso  2021, emanato a gennaio 2022 (Leggi qui gli aggiornamenti: Decreto  flussi 2021 scadenze prorogate per alcune categorie)
  2. e  alle richieste  che saranno autorizzate con un nuovo decreto 2022 annunciato come imminente, 

 tali verifiche  vengano affidate a CDL e organizzazioni datoriali.

Ricordiamo che  gli obblighi  riguardano  in particolare:

  1.   l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e
  2.    la congruità del numero delle richieste presentate 

I consulenti saranno chiamati, secondo la nuova norma, a verificare il il rispetto di tali requisiti  tenendo conto dei seguenti specifici aspetti relativi all’impresa: 

  •   capacità patrimoniale,    
  • equilibrio economico–finanziario,
  •   fatturato, 
  • numero dei dipendenti
  •  tipo di attività svolta 

 In caso di esito positivo delle verifiche sarà  rilasciata apposita asseverazione da presentare  con la richiesta di assunzione oppure  al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ( per le domande già presentate per l’annualità 2021).

Il datore di lavoro potrà quindi allegare alla richiesta l’asseverazione ottenuta con tempi  incomparabilmente   piu rapidi rispetto a  quelli degli ispettorati.

COVID, NEI LUOGHI DI LAVORO MASCHERINE OBBLIGATORIE ALMENO FINO AL 30 GIUGNO

Il progressivo venire meno (salvo in casi particolari) degli obblighi di indossare la mascherina ha indotto molti a chiedersi se potesse considerarsi superato anche l’obbligo, previsto dal più recente testo del Protocollo anti Covid condiviso tra parti sociali e Governo (6 aprile 2021), di indossare la mascherina negli ambienti di lavoro in compresenza, salvo il caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Il dubbio, secondo alcuni, sarebbe corroborato dal venir meno, dopo il 30 aprile scorso, della norma che qualificava come dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche (articolo 5 del decreto legge 24/2022). Si tratta di dubbi che non considerano adeguatamente un dato fondamentale.

L’articolo 29-bis del decreto legge 23/2020, tuttora in vigore, statuisce che «i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020 numero 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste».

Il consiglio

In un’ottica prudenziale, dunque, è certamente consigliabile mantenere l’obbligo di utilizzare le mascherine in tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro, con la sola eccezione (prevista nel Protocollo) delle attività svolte in isolamento. È del resto noto che i principi che animano la disposizione dell’articolo 2087 del Codice civile sono quelli della prudenza e della massima sicurezza possibile.

Né può riconoscersi fondamento all’ulteriore dubbio, da qualcuno avanzato, che il Protocollo anti contagio del 6 aprile 2021, sarebbe, per così dire, in scadenza al 30 giugno prossimo, con il conseguente venire degli obblighi ivi previsti, tra cui quello di utilizzo della mascherina. Il Governo e le parti sociali, incontratesi il 4 maggio 2022, non solo non hanno previsto alcuna data di scadenza del Protocollo, ma ne hanno al contrario riaffermato l’attualità anche dopo il venir meno dello stato di emergenza, considerata la persistenza dell’esigenza di contrasto al diffondersi del contagio.

La prossima scadenza

Hanno poi semplicemente convenuto (e di qui forse il sorgere dell’equivoco) «di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa». Ma ciò non significa che, qualora la data del 30 giugno passi senza aggiornamenti o modifiche, si possano ritenere automaticamente caducate le disposizioni del Protocollo. Del resto, l’aumento dei contagi che si registra proprio in questi giorni dovrebbe suggerire prudenza nell’abbandono delle misure di protezione nei luoghi di lavoro.

Fonte: FISCO E TASSE